Giovedì 20 maggio ho assistito alla lezione tenuta da Alberto Musso dell’Università di Bologna su diritto d’autore e internet, purtroppo l’unica a cui ho potuto essere presente del ciclo Lezioni sul diritto d’autore presso l’Istituto Gramsci Emilia-Romagna.
La lezione è consistita principalmente nell’esame della direttiva CE n. 29 del 2001, “sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione”. Non si tratta certo di una novità né io sono particolarmente titolata come giurista ;-), ma penso potrebbe essere utile diffondere i contenuti della lezione per chi non era presente.
Nella legislazione italiana, la direttiva è andata a modificare l’ormai antica legge sul diritto d’autore n. 633 originaria del 1941 (che durante la guerra si pensasse al diritto d’autore è cosa che mi ha sempre lasciato con un punto interrogativo…). Comunque, visto che Normattiva ancora non fornisce i testi di legge precedenti al 1970, si può fare riferimento a questa versione, non ufficiale ma consolidata (cioè comprendente le modifiche successive al 1941) al 9 febbraio 2008.
Tornando alla direttiva, il suo antefatto si può leggere nelle stesse premesse, al punto 15:
“(15) La conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) ha portato nel dicembre del 1996 all’adozione di due nuovi trattati, il “Trattato della WIPO sul diritto d’autore” e il “Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi”, relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla protezione degli interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche. Detti trattati aggiornano notevolmente la protezione internazionale del diritto d’autore e dei diritti connessi anche per quanto riguarda il piano d’azione nel settore del digitale (la cosiddetta “digital agenda”) e perfezionano i mezzi per combattere la pirateria a livello mondiale. La Comunità e la maggior parte degli Stati membri hanno già firmato i trattati e sono già in corso le procedure per la loro ratifica. La presente direttiva serve anche ad attuare una serie di questi nuovi obblighi internazionali.”
Si parla dunque di anni, come ha più volte ricordato Musso, in cui la rete era vista come una minaccia per gli interessi costituiti nel campo della proprietà intellettuale che, ad esempio, come un’opportunità per il business o per il settore dei servizi. Lo sfondo su cui va compresa l’attuale normativa è quello di una concezione generale tesa a limitare la libertà d’uso dei materiali disponibili in rete, restringendo il numero delle applicazioni di quello che negli USA è chiamato fair use, ovvero l’uso fatto di un’opera per motivi didattici, di ricerca e così via, senza che vi sia concorrenza economica nei confronti di chi detiene i diritti di sfruttamento di quell’opera. La direttiva europea recepisce e aumenta tali limitazioni, focalizzandosi molto più sui diritti dei produttori delle opere rispetto a quelli dei loro potenziali utilizzatori. La protezione viene rafforzata per remunerare gli autori, senza troppa considerazione del fatto, richiamato anche da molti giuristi, che un eccesso di protezione possa frenare un’effettiva distribuzione dei contenuti (sicché gli utilizzatori rischiano di restare… solo potenziali!)
Il professor Musso cita a questo proposito Cultura libera di Lawrence Lessig, ma direi che la stessa impostazione si trova nel più recente Remix: il futuro del copyright (e delle nuove generazioni), lettura anche piacevole e col pregio di coniugare diritto e implicazioni culturali estese che dalla normativa possono derivare. Il punto sta nel rischio di frenare la disseminazione e la produzione futura di contenuti, in particolare nei limiti imposti alla creazione derivata. E’ proprio Lessig la persona che ha fatto notare che, se la Disney non avesse trovato in dominio pubblico opere come Pinocchio, difficilmente avrebbe potuto produrre molte delle sue opere, guadagnarci sopra e finire poi per essere tra i promotori dell’allungamento dei termini del copyright da 50 a 70 anni…
Insomma sappiamo quali cartoni animati non fare vedere ai nostri nipoti!
Quello che alle biblioteche e all’ambito della formazione interessa maggiormente della direttiva sono comunque le eccezioni all’applicazione del diritto d’autore, concetto in qualche misura paragonabile a quello del fair use statunitense. Tali limitazioni sono elencate dalla direttiva in modo esaustivo, cioè non ulteriormente ampliabile, debbono inoltre essere previste per legge e non confliggere con gli interessi economici degli autori. A ciò si aggiunge il fatto che i singoli stati che recepiscono la direttiva possono scegliere quali singole eccezioni accettare e quali no. Tanto per capire quanto questa impostazione sia rigida e restrittiva, l’utilizzo economico è invece definito in via generale, in modo da comprendere ogni possibile futuro tipo di utilizzo delle opere.
Vediamo il diritto di riproduzione.
E’ protetta la riproduzione diretta e indiretta, dove indiretta significa tratta da una copia e non dall’originale. La specificazione riguarda il mondo digitale, in cui la copia da copia riproduce un oggetto identico all’originale, diversamente da quanto accade nel mondo fisico (pensate alle vecchie audiocassette).
Si parla inoltre di riproduzione temporanea o permanente. Temporanea significa anche istantanea, e questo potrebbe andare ad incidere anche sulla mera visualizzazione dei contenuti (ad es. in uno streaming in cui l’utente non avesse neppure l’interesse di fare un download).
Riproduzione in tutto o in parte, e in qualunque forma. In qualunque forma significa, secondo un caso riconosciuto dalla cassazione italiana, ad esempio, anche una fotografia di una scultura. Si rischia quindi di proteggere persino le riproduzioni che utilizzano sistemi semiotici diversi, la cosiddetta riproduzione “eterogenea” (mi chiedo quindi cosa ne sia delle nostre foto di monumenti su Flickr. Certo non pare ragionevole pensare a fotografi amatoriali che si interrogano sulla data di morte dell’autore e ci aggiungono i loro bravi 70 anni… se il diritto d’autore deve funzionare così bisognerà che nell’istruzione di massa si investa veramente di più!)
Per diritto di comunicazione al pubblico si intende qualsiasi forma di diffusione dell’opera, a prescindere dal fatto che il pubblico sia fisicamente presente o solo virtuale. In questo caso la novità introdotta dalla direttiva consiste nell’aggiunta delle modalità di accesso cosiddette non lineari, ovvero che non avvengono come nel caso della trasmissione televisiva tradizionale ma in un luogo e in un momento a scelta dell’utente. Il riferimento è in generale alla rete, e in particolare al P2P. La singola fruizione di un individuo può costituire un “pubblico” (e quindi un’infrazione della normativa) se solo la risorsa è virtualmente a disposizione di molti.
Per diritto di distribuzione (art. 17 della legge italiana) si intende la distribuzione di copie materiali, diritto che, normalmente, si esaurisce dopo la prima messa in commercio. E’ questo il motivo giuridico per cui è possibile rivendere un libro che si è acquistato, o per cui il grossista può rivendere le sue copie alle librerie, rendendo di fatto possibile la circolazione delle opere.
Questo però – a prescindere dai limiti imposti allo scambio fra differenti paesi, per cui ad es. non posso acquistare copie del dvd di Avatar in America e poi rivenderle in Europa – è vero solo per gli oggetti fisici. Nel caso dei contenuti digitali il diritto di distribuzione che in prima istanza è riservato agli autori non si esaurisce dopo la prima messa in commercio. Un ebook, ad esempio, viene venduto con una licenza d’uso e non con un normale contratto di compravendita. Ciò può avere molte conseguenze, dato che la licenza può essere limitata in modi che sarebbero impensabili se applicati ad un libro. Il contenuto digitale, insomma, è soggetto a più vincoli di quello analogico, con implicazioni che forse non riusciamo oggi neppure a immaginare compiutamente (ma ci aiuta sempre Lessig ad esempio nel suo articolo For the Love of Culture, in cui immagina un mondo di contenuti testuali frammentati e assoggettati ad impossibili procedure di richieste di permessi per essere fruiti).
Sempre a proposito di implicazioni per il futuro della produzione culturale, Musso cita l’art. 12 della legge italiana, in cui il diritto esclusivo di sfruttamento è riconosciuto all’autore anche nel caso di opere derivate, come ad esempio traduzioni, adattamenti, compendi, rielaborazioni, trasposizioni cinematografiche e così via. Se ci sembra naturale ricompensare l’autore del romanzo da cui viene tratto un film, pensiamo però a cosa questo significhi nel web, in cui le occasioni di creare opere derivate (spesso senza alcuna potenzialità di entrare in concorrenza commerciale con l’opera originaria) sono infinitamente maggiori che nel mondo fisico. Riporto uno dei miei esempi preferiti di applicazione alla cieca del diritto di autore su un’opera derivata perché possiate farvi un’idea, Kermit ammutolito, un’immagine che ben rappresenta le vette di insensatezza a cui una major incattivita riesce ad arrivare.
Un caso sempre interessante è la cosiddetta eccezione di citazione, cioè la possibilità di fare citazioni testuali da opere protette senza l’obbligo di chiederne il permesso all’autore. Dalla legge italiano essa è riconosciuta per parti dell’opera, a scopo di critica, rassegna o discussione, a patto che non incida sui diritti economici dell’autore creandogli una possibile concorrenza. E’ questo il motivo per cui è legittimo riportare in un blog una citazione tratta da un libro ma, quando si pubblica una riproduzione della sua copertina si compie, dal punto di vista formale, un illecito.
Musso riporta che, secondo la Cassazione, non esiste la possibilità di “citare” un’opera grafica nella sua interezza, mentre ne potrei pubblicare solo una parte. Ci si può fare un’idea di come gli USA, invece, abbiano risolto questo problema guardando il formato thumbnail di Google immagini, riproduzione per intero ma in piccolo formato e scarsa definizione… come a dire fino a qui potete vedere, ma poi “questa opera potrebbe essere coperta da copyright”, come recita la frase di rito che trovate nei risultati di ricerca.
Il caso interessa i non pochi siti web di biblioteche o istituzioni che pubblicano copertine di libri o foto tratte da essi per motivi di promozione e didattica. Molto difficilmente un editore deciderà di farvi causa perché fate qualcosa del genere, ma non è affatto scontato che, formalmente parlando, voi siate dalla parte della ragione. Né il fatto che il libro da cui è tratta l’immagine faccia parte della collezione della biblioteca, né quello di citare la fonte da cui l’immagine è tratta modificano i termini della questione.
A questo proposito, durante la lezione si è levata dal pubblico la voce speranzosa di chi vede una scappatoia dalla rigidità nella pubblicazione di immagini nell’art. 70 della legge italiana.
Musso ricostruisce la storia: alcuni anni fa a Wikipedia Italia fu intimato di eliminare dalle sue voci alcune foto di opere architettoniche che avrebbero appunto rappresentato delle infrazioni al diritto d’autore. In risposta a questa richiesta che aveva suscitato lo sdegno di molti, fu aggiunto all’articolo il comma 1 bis che consente, invece, la pubblicazione di immagini o musiche a bassa risoluzione o degradate, per soli scopi didattici e quindi senza fini commerciali. Al di là della scarsa chiarezza dell’espressione “a bassa risoluzione o degradate”, il comma è stato poi di fatto paralizzato dalla previsione di un decreto che dovrebbe definire cosa si intenda per scopo didattico. Le autorità i cui pareri andrebbero sentiti prima di emettere tale decreto sono così tante che è facile intuire cosa ne possa uscire… il nulla, dato che pare sia possibile sostenere con buone argomentazioni giuridiche che, in mancanza del decreto, la prima parte del comma sia comunque valida, oppure anche il contrario.
Molte le domande da parte del pubblico, costituito in larga parte da bibliotecari, archivisti e studenti. Una ad esempio ha toccato l’interpretazione dell’art. 69 della legge italiana, in cui si prevede che le biblioteche possano fare una copia di audiovisivi in loro possesso (sostanzialmente, pensate al dvd che non volete vedere perso dopo 4 o 5 prestiti). La questione qui è come vada interpretata l’espressione “per i servizi delle biblioteche”, e Musso riporta che l’interpretazione prevalente nella giurisprudenza è che essa si riferisca ai servizi esclusivamente interni, con la conseguenza, ad esempio, che la copia non potrebbe essere data in prestito esterno.
Concludo dicendo solo poche cose.
Che chiunque noti inesattezze in questo resoconto è invitato caldamente a segnalarle nei commenti, perché so che i non giuristi quando parlano di diritto cadono facilmente in un mare di ingenuità. Che modestamente condivido del tutto le preoccupazioni espresse da Lessig e da tanti giuristi con lui su una società in cui si sia costretti ad essere pirati da una legislazione esoterica se non palesemente iniqua. E, infine, che “la direttiva contro la società dell’informazione” non è una mia trovata, ma una citazione che riporto testualmente dal professor Musso (che ringrazio per la chiarezza e il tono con cui ha tenuto la giornata)!
Un’aggiunta. Come sempre questo è un resoconto parziale: va detto che il professor Musso ha esposto i diversi punti di vista sia a favore che contrari ad alcuni degli aspetti citati della direttiva, e sono io ad aver trascritto quelli particolarmente critici. Per un quadro più completo su questi temi ci si può rifare a Del diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche : Art. 2575-2583 / Alberto Musso. – Bologna : Zanichelli, 2008 (sul sito di Zanichelli è possibile leggerne l’indice integrale).
E “la direttiva contro…” è solo un’espressione riportata da una conversazione informale tra giuristi!